Nel nostro ordinamento, la polizza per la responsabilità civile auto è obbligatoria per legge: essa è un contratto assicurativo che tutela il proprietario di un veicolo, automobile – motociclo – ciclomotore dai rischi che derivano dalla circolazione stradale, perché la circolazione dei veicoli è considerata una attività potenzialmente pericolosa, considerato che può provocare danni alle cose o alle persone in caso di incidente.
Quindi, nel caso in cui cagioniamo un incidente, la nostra Assicurazione è obbligata a tenerci indenni di quanto saremo chiamati a pagare al soggetto, a cui abbiamo cagionato il danno.
L’Assicurazione ha facoltà di risarcire direttamente il ns danneggiato, versando a lui l’importo ritenuto compensativo del danno cagionato, e può essere altresì obbligata anche al pagamento diretto, ricorrendone i presupposti.
Ma che ulteriori obblighi gravano sulla ns Assicurazione verso noi contraenti? Sappiamo infatti che, quando la responsabilità dell’assicurato nella causazione di un sinistro supera il livello paritario del concorso di colpa, può attivarsi la clausola bonus - malus, e così vedere a ns carico un aumento del premio.
Quindi se il malus viene applicato solo se è stata accertata una responsabilità del sinistro superiore al 50%, capire se il ns Assicuratore ha risarcito e quanto ha versato alla ns controparte ha per noi assicurati molta importanza.
La giurisprudenza ha stabilito che l’Assicuratore, nell’esercizio delle sue facoltà \ poteri contrattuali pattuiti liberamente con il suo contraente, DEVE sempre e comunque rispettare i principi generali di correttezza e buona fede.
In particolare la Corte di Cassazione ha sì dichiarato che l’Assicuratore non potrà essere ritenuto inadempiente qualora non abbia dato formale avviso di aver pagato il danno (Cass. n. 13897 del 20.5.2024), ma quanto tale omessa comunicazione arreca un concreto pregiudizio all’assicurato, allora detta omissione potrà essere sanzionata.
In altre parole, l’Assicuratore per correttezza e buona fede deve informare l’assicurato della volontà di risarcire il danno al terzo danneggiato; qualora non adempia a tale informativa, l’Assicuratore non sarà tenuto ad un risarcimento verso il suo assicurato, salvo in caso in cui l’assicurato subisca un danno proprio in conseguenza di tale omissione, come ad es. il declassamento di fascia.
Il caso.
Una Compagnia di assicurazioni aveva liquidato alla controparte danneggiata il suo
risarcimento, sulla scorta della ritenuta responsabilità totale nella causazione di un sinistro stradale del suo assicurato.
Nel fare detta operazione, la Compagnia non aveva avvisato il suo cliente.
Successivamente l’Assicurato si vedeva immotivatamente abbassare la classe di merito ed aumentare il premio della RC auto.
Investita della questione, la Compagnia ammetteva di aver agito senza aver preventivamente avvisato il suo assicurato.
Agendo in tal modo, essa aveva quindi leso il diritto dell’assicurato di esporre le proprie ragioni e motivazioni circa la dinamica del sinistro, e così essa aveva impedito l’esercizio del diritto alla difesa, diritto costituzionalmente garantito.
L’Assicurazione è stata così dichiarata tenuta a restituire l’aumento del prezzo del premio al suo assicurato.
Ovviamente la valutazione del caso richiede un esame preciso e puntuale del cd. nesso di causalità, ossia della verifica concreta del rapporto diretto ed immediato tra fatto illecito e danno ad essa conseguente: art. 1223 cod. civ.
Pavia, lì 25 marzo 2025
Avv. Riccarda Greco