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16/05/2017

I NUOVI REATI AMBIENTALI EX L. 68/2015

Avv. Valter Vernetti

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015 in vigore dal 29 maggio 2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 Codice Ambientale  (ad esempio integrandovi un’intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria con l’introduzione della parte relativa all’estinzione del reato per adempimento), ha introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell’impresa, con  conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Questa legge ha inserito nel Codice Penale (Libro Secondo) un nuovo Titolo, il VI-bis, interamente dedicato ai delitti contro l’ambiente.

Le nuove fattispecie di reato previste sono le seguenti:

Inquinamento ambientale art. 452-bis) C.P.

Disastro ambientale art. 452-quater) C.P.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività art. 452-sexies) C.P.

Impedimento del controllo art. 452-septies) C.P.

Omessa bonifica art. 452-terdecies) C.P.

I nuovi reati sono costruiti sul modello delle figure criminose contenute nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell’ambiente. Il legislatore infatti, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta incentrato sull’esercizio dell’attività` inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia, per abbracciare lo schema proprio del “delitto di evento”.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha disegnato un nuovo assetto della tutela penale dell’ambiente, non limitandosi ad introdurre nuove fattispecie incriminatrici, ma, collocandosi su un preesistente assetto dei reati contro l’ambiente, ne ha disegnato un nuovo sistema.

Riassumendo le caratteristiche di questo nuovo sistema si osserva che i delitti di evento (di pericolo e di danno) si collocano in una progressione di gravità rispetto ai reati formali preesistenti.

I nuovi delitti introdotti, infatti, sono costruiti secondo una “progressione criminosa verso l’alto” al fine di coprire diverse offese al bene ambiente ?

Inoltre viene modificato il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali “formali” (che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette) previste dal d.lgs. 152/06 prevedendo una speciale causa di estinzione similare a quella già vigente in materia di salute e sicurezza ?

La prima considerazione di natura sostanziale e processuale che mi pongo sulla quale si fonda la nuova normativa, è quella relativa alla “misurabilità” dell’inquinamento, da intendersi come valutazione di differenziale/comparativa delle condizioni di una o più matrici ambientali, ovvero dell’impatto antropico, ovvero della fruibilità di un sito per gli esseri viventi, è resa esplicita come elemento di fattispecie inserito nell’art. 452-bis del codice penale, ma costituisce un criterio valutativo per ogni fattispecie di reato ambientale.

La misurazione ossia la traduzione in una descrizione comparativa non necessariamente numerica dell’inquinamento, è elemento fondamentale per poter valutare la natura e misura della controazione restituiva che l’autore del fatto, potrà o dovrà porre in essere, per fruire di istituti premiali (art. 452-decies c.p. – Ravvedimento operoso) ovvero per scontare sanzioni accessorie (art. 452-duodecies c.p. – Ripristino dello stato dei luoghi).

La soglia minima al di sotto della quale si potrà applicare il sub -procedimento di cui alla nuova Parte Sesta-bis del Dlgs 152/2006 è quella del reato contravvenzionale che non ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette: una condotta, quindi “non misurabile” in alcuno dei suoi effetti.

Dal punto di vista processuale il tema della misurazione si riproporrà in più momenti: sia nella fase delle indagini, sia in quella processuale, sia in quella dell’esecuzione penale.?

La misurabilità dunque costituisce un criterio che trova ampio spazio sia dal punto di vista sostanziale che processuale nei reati ambientali.

I reati ambientali e le loro implicazioni con la normale attività lavorativa, costituiscono ad oggi una questione delicata e complessa che riguarda da vicino le aziende e coloro che operano direttamente o indirettamente nel settore, ossia coloro che producono nell’esercizio dell’attività lavorativa, “rifiuti”, (edilizia, artigiani, industrie, ecc.).

 Al fine di evitare, prevenire o meglio affrontare problematiche di questo tipo è consigliabile una consulenza legale e tecnica preferibilmente continuativa per le aziende e per i soggetti coinvolti nel processo produttivo e di smaltimento dei rifiuti, al fine di evitare di incorrere nelle fattispecie criminose e nelle loro non piacevoli conseguenze sanzionatorie.

Lo studio legale GNV svolge tale servizio di consulenza avvalendosi anche di consulenti tecnici esperti.

Pavia, lì 16 maggio 2017

Avv. Valter Vernetti

 

 

 

 

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