La Cassazione, con la sua nota sent. n.11504 del 2017, ha finalmente accolto le esigenze difensive portate avanti dagli studi legali esperti in materia di famiglia, affinché venisse riconosciuto all’ex coniuge, già obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento all’altro, il diritto di ricominciare una vita nuova, libero da ogni genere di vincolo, anche economico, rispetto all’essere stato un tempo un marito o una moglie.
Lo studio GNV si è fatto portatore nel tempo sia di questa esigenza di rinnovamento, con lo scopo di costringere l’ex coniuge a trovare una soluzione economica indipendente, sia di quella opposta, ossia di far percepire al divorziando un assegno minimo, ma utile a riconoscere quanto sacrificato “sull’altare” del matrimonio tradizionale.
La Cassazione ha certamente aperto la strada all’affrancamento dell’ex coniuge da ogni contribuzione forzosa al godimento “eterno” del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Infatti, la Suprema Corte obbliga il Giudice del merito a verificare se il coniuge richiedente non disponga di mezzi adeguati per mantenersi o comunque non sia in condizioni di procurarseli per ragioni oggettive.
In particolare, si può ritenere che l’ex coniuge non ha mezzi adeguati se 1) non ha redditi, da qualsiasi fonte essi provengano, 2) non ha cespiti patrimoniali, di qualsiasi natura essi siano, 2) non ha una sua capacità lavorativa. Se sussistono questi requisiti, allora vi sarà diritto all’assegno divorzile, che deve avere appunto natura assistenziale, non sussistendo più tra le parti alcun vincolo giuridico rilevante.
La misura dell’assegno avrà però un valore variabile, non predefinito dalla legge.
Tuttavia il tenore di vita anteriore alla separazione e goduto dai coniugi in costanza di matrimonio non sarà più il criterio perché vi sia una sorta di “illecito arricchimento” del cosiddetto coniuge debole in danno dell'altro.
Così precisamente: << Una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio religioso… il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia nei loro rapporti economici-patrimoniali … >>
(http://www.cortedicassazione.it/cassazione/resources/resources/cms/documents/11504_05_2017_no-index.pdf).
Tuttavia, non si deve aprioristicamente escludere che vi siano anche ex coniugi economicamente deboli, che hanno davvero diritto ad un assegno divorzile.
In punto, vi è la recente sentenza del Tribunale di Pavia n.805/2017 che giustamente ha riconosciuto alla ex moglie, dipendente part time, un contributo al suo mantenimento in capo all’ex marito, il quale aveva incrementato notevolmente il suo status economico. Durante la vigenza del matrimonio, la assistita dello studio GNV aveva dedicato tempo, risorse ed energie al marito ed ai figli, affinché il primo decollasse nella sua attività professionale e i ragazzi crescessero in armonia e serenità, rinunciando così ad una sua carriera lavorativa.
Ora, il Tribunale ha riequilibrato le situazioni patrimoniali degli ex coniugi, consentendo alla moglie di beneficiare di un assegno divorzile.
Ma di più. Di fronte alla mancanza di fattiva partecipazione del marito alla soluzione anche bonaria della vicenda, il Tribunale lo ha condannato alla rifusione parziale delle spese.
Un’unica conclusione non è mai possibile. Solo un esame approfondito della singola vicenda separativa e divorzile consente di valutare la opportunità di adire la via giudiziale per ottenere o la modifica della situazione già consolidata o di intraprendere un’azione mirata al conseguimento di un risultato utile.
Avv. Riccarda Greco