ARTICOLI & NEWS

Immmagine Divorzio, la violazione del diritto di visita non autorizza la sospensione dell'assegno

20/09/2017

Divorzio, la violazione del diritto di visita non autorizza la sospensione dell'assegno

Avv. Valter Vernetti

Divorzio, la violazione del diritto di visita non autorizza la sospensione dell'assegno- Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile- 3 Ordinanza N. 21688/17

A cura dell’Avv. Valter Vernetti

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza del 19 settembre 2017 ha stabilito che il padre non può sospendere l'assegno di mantenimento perché la moglie non gli permette di vedere le due figlie e comunque perché nel complesso «gli avevano fatto mancare l'affetto dovuto ad un marito e ad un padre, in quanto tutte e tre “lo avevano in odio».
Nel ricorso dell'uomo contro la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo, per la mancata contribuzione alla vita familiare dal 1986 al 2002, l'ex marito aveva sostenuto che il giudice di secondo grado «nel confermare la sua condanna al risarcimento del danno, non avrebbe tenuto conto del fatto che egli non venne meno all'obbligo di pagamento al coniuge ed alle figlie dell'assegno, ma si limitò a sospendere il proprio adempimento “nel vano tentativo di indurre l'allora coniuge a non impedirgli di frequentare e vedere le sue figlie”». 
La Sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza 21688/2017, ha affermato che «l'obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all'ex marito, e l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere l'assegno di mantenimento, non vi è alcun sinallagma, di talché è arbitraria, e non idonea a far venir meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la “sospensione” dell'assegno divorzile, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l'ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli».
Inoltre la Corte ha stabilito che nulla rileva la circostanza che il convenuto avesse tardivamente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento». Infatti, conclude l'ordinanza, «tale adempimento tardivo poteva escludere l'esistenza del danno patrimoniale, ma non certo quella del danno non patrimoniale patito dalle odierne controricorrenti nel periodo di tempo intercorso tra la “sospensione” del pagamento dell'assegno divorzile ed il tardivo adempimento della relativa obbligazione».

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale diventa sempre più importante affidarsi agli esperti del settore per non incorrere in condanne e in errori nella gestione dei rapporti familiari e patrimoniali in costanza di separazione e divorzio.

Pavia, lì 20 settembre 2017

                                                                        Avv. Valter Vernetti

RASSEGNA STAMPA