Pavia, 16 Gennaio 2018
Spesso durante l’anno siamo avvisati della possibilità che vi siano scioperi dei controllori di volo e della conseguente impossibilità per i passeggeri di raggiungere le loro destinazioni.
Spesso siamo soliti sentire che lo “sciopero” è un evento imprevisto ed imprevedibile, con efficacia scriminante rispetto la responsabilità contrattuale e quindi nessuno potrà essere responsabile per i danni o i disagi che il passeggero subirà, in quanto essi sono conseguenze di questo evento.
Non così nella recente sentenza del Giudice di Pace di Lodi n. 492 del 2017 depositata il 21 novembre 2017.
Un Professionista parte per Berlino dall’aeroporto di Malpensa la mattina del 19 marzo 2016 con rientro previsto per la sera del 21 marzo; nel tardo pomeriggio del 21 marzo però egli riceve un messaggio sul cellulare che comunica la cancellazione del volo di rientro, a causa dello sciopero dei controllori di volo francesi.
Di qui il danno ed il disagio, poiché il professionista potrà rientrare in Italia solo il giorno 23 marzo.
Richiesta del danno, la Compagnia Aerea nega ogni inadempimento e responsabilità, contestando la sussistenza della causa scriminante dello sciopero dei controllori di volo, a lei non imputabile, ed altresì pretende che la causa sia instaurata avanti al Giudice competente territorialmente rispetto la sua sede legale, ossia o in Irlanda o a Gallarate.
Fin da subito il Giudice di Pace di Lodi, disattendo le richieste della Compagnia, ritiene applicabile il Codice del Consumatore e conferma la scelta tecnica fatta dalla difesa, mantenendo avanti a sé la causa. Ma di più.
Nel merito lo stesso Giudice conferma poi la piena responsabilità della Compagnia Area per inadempimento contrattuale, ravvisando, per il tramite delle prove fornite e della documentazione prodotta, sia la negligenza nella gestione della emergenza che la poca attenzione prestata al Cliente.
Precisa il Giudice di Pace di Lodi: "La compagnia convenuta non solo non ha fornito prova adeguata dell'imprevedibilità dell'evento, ma anzi ha dato atto di aver avuto tre giorni a disposizione per organizzarsi ; inoltre non ha fornito prova alcuna che tale inconveniente "ha reso necessaria la cancellazione del volo in oggetto" (pag 16 dell'atto difensivo richiamato) , nè che " il 65% delle sue rotte sorvolano lo spazio aereo francese" (pag 2 note conclusive) , nè -ciò che avrebbe più rilevato nel caso in esame - che il volo Berlino - Malpensa prevedeva il sorvolo dello spazio aereo francese o comunque dello spazio aereo controllato dagli scioperanti.
Nè , da ultimo, la compagnia convenuta è stata in grado di spiegare - circostanza testimoniale provata- che alcune tratte sono state garantite a scapito di altre, e quali criteri hanno indirizzato tali scelte gestionali (dovendosi verosimilmente prevedere che la tratta Barcellona / Malpensa abbia interessato lo spazio aereo colpito dallo sciopero più della tratta Berlino / Malpensa) ".
E’ stato dimostrato ed affermato l’inadempimento contrattuale della Compagnia, che non ha tempestivamente comunicato il disservizio né ha adeguatamente informato l’utente.
Indubbiamente e come sempre accade nel mondo del diritto, ogni caso è a se stante e deve essere esaminato in modo specifico e dettagliato dall’avvocato, per poter avere un ragionevole parere circa la certezza o meno del risultato.
Tuttavia, l’aver scardinato il principio per cui “lo sciopero sempre giustifica, sempre esime, sempre discolpa” non può che aprire la strada a giusti riconoscimenti ai diritti del passeggero, non più lasciato in balia degli eventi, delle decisioni e della volontà delle Compagnie aeree.
Avv. Riccarda Greco