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Immmagine EX CONIUGE NON ASSEGNATARIO PAGA L'AFFITTO

17/10/2018

EX CONIUGE NON ASSEGNATARIO PAGA L'AFFITTO

Avv. Riccarda Greco

La attribuzione di un compenso all’ex coniuge che non utilizza la casa coniugale in comproprietà

 

Interessante sentenza del Tribunale di Pavia, resa con rito locatizio, in materia separativa:  la n. 1145/2018 pubbl. il 28/06/2018.

Il coniugi si separano consensualmente nell’anno 2016, senza decidere nulla sulla assegnazione della casa coniugale non essendovi i presupposti di legge (figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti). Stante la difficoltà della convivenza (ovvia), un coniuge spontaneamente lascia la casa coniugale e si trasferisce altrove, nella convinzione che l’immobile in comproprietà al 50% sarà presto concordemente venduto ed il ricavato ripartito.

Nulla di ciò è invece spontaneamente posto in essere da coniuge che occupa la abitazione e nemmeno il tentativo di mediazione ha esito positivo.

Il coniuge che non sta usando la casa (per la quale invece sta sopportando gli oneri ed i costi) decide di chiedere al Tribunale il riconoscimento in suo favore di una somma, in linea con i canoni di locazioni praticati nella zona, nella misura del 50%. Lo studio GNV prepara quindi il ricorso secondo le regole del rito locatizio, procede al deposito ed agli incombenti.

Dopo una concisa istruttoria, il Tribunale condanna il coniuge che occupa l’immobile a corrispondere al ricorrente la somma di € 200,00 mensili, da dì della occupazione in via esclusiva del bene oltre alle spese di procedimento.

Così la motivazione del Tribunale di Pavia:

<< E' documentato in atti che l'immobile sito in -------------------sia di proprietà di parte ricorrente e di --------------- nella misura di ½ ciascuno ( cfr. doc. 3). Trattandosi di comproprietà indivisa non può essere contestata a parte convenuta l’abusiva occupazione del 50% della proprietà indivisa, ed in effetti parte ricorrente non ha chiesto che sia accertata e dichiarata la occupazione senza titolo di parte dell’immobile ma solo che, una volta accertata e dichiarata l’occupazione dell’immobile, parte convenuta sia dichiarata tenuta a corrisponderle una somma a titolo di contributo per l’occupazione dello stesso, di cui ---------------è comproprietaria.

Il titolo della domanda è quindi da individuare nella responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 c.c. e il fatto costitutivo della pretesa azionata è costituito dalla condotta di --------------- non improntata a correttezza e buona fede, considerato che non si accordato con -------------- per trovare una soluzione tale da consentire ad entrambe i coniugi di godere dell’immobile. L’immobile avrebbe potuto essere locato così da dividersi poi i proprietari i canoni dovuti, ovvero avrebbe potuto essere venduto con conseguente ripartizione del ricavato della vendita. Considerato infatti che i coniugi dal 00.00.000 hanno assunto l’obbligo di vivere separati, che alcun provvedimento è stato assunto dal Tribunale quanto alla abitazione coniugale, gli stessi avrebbero dovuto accordarsi sulla destinazione da dare a detta unità immobiliare così da godere dei frutti della proprietà – canone – ovvero del corrispettivo della vendita entrambe i coniugi.

Ciò non è avvenuto, essendosi trovata --------------- obbligata a lasciare il predetto immobile. Questa circostanza associata alla permanenza di ----------------- nell’immobile di cui si tratta è elemento sufficiente per ritenere provato che il predetto non abbia collaborato con la moglie al fine di individuare una soluzione che consenta ad entrambi di trarre utilità dall’immobile dallo stesso occupato, secondo quanto già evidenziato…. >>.

Di qui la decisione e la condanna totale del resistente.

 

Benché non sia frequente l’assenza di statuizione in sede di separazione e\o di divorzio in merito alla assegnazione della casa coniugale, questa singola esperienza separativa apre uno scenario di tutela avanzata, che a volte può sfuggire ai coniugi in fase di crisi coniugale.

 

Quando al Tribunale è fornita una istruttoria completa, sia per documenti che per testimoni, da cui trarre elementi di convincimento adeguati e sufficienti, scaturisce sempre una decisione che ridà equilibrio a situazioni economicamente sbilanciate.

 

Ovviamente ogni coppia ha altri elementi di bilanciamento e contemperamento degli interessi che possono essere valutati anche al di fuori di un’aula di giustizia, con l’aiuto e la esperienza di professionisti qualificati.

 

Pavia, lì 24 settembre 2018

 

 

                                                                  Avv. Riccarda Greco

La attribuzione di un compenso all’ex coniuge che non utilizza la casa coniugale in comproprietà

 

Interessante sentenza del Tribunale di Pavia, resa con rito locatizio, in materia separativa:  la n. 1145/2018 pubbl. il 28/06/2018.

Il coniugi si separano consensualmente nell’anno 2016, senza decidere nulla sulla assegnazione della casa coniugale non essendovi i presupposti di legge (figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti). Stante la difficoltà della convivenza (ovvia), un coniuge spontaneamente lascia la casa coniugale e si trasferisce altrove, nella convinzione che l’immobile in comproprietà al 50% sarà presto concordemente venduto ed il ricavato ripartito.

Nulla di ciò è invece spontaneamente posto in essere da coniuge che occupa la abitazione e nemmeno il tentativo di mediazione ha esito positivo.

Il coniuge che non sta usando la casa (per la quale invece sta sopportando gli oneri ed i costi) decide di chiedere al Tribunale il riconoscimento in suo favore di una somma, in linea con i canoni di locazioni praticati nella zona, nella misura del 50%. Lo studio GNV prepara quindi il ricorso secondo le regole del rito locatizio, procede al deposito ed agli incombenti.

Dopo una concisa istruttoria, il Tribunale condanna il coniuge che occupa l’immobile a corrispondere al ricorrente la somma di € 200,00 mensili, da dì della occupazione in via esclusiva del bene oltre alle spese di procedimento.

Così la motivazione del Tribunale di Pavia:

<< E' documentato in atti che l'immobile sito in -------------------sia di proprietà di parte ricorrente e di --------------- nella misura di ½ ciascuno ( cfr. doc. 3). Trattandosi di comproprietà indivisa non può essere contestata a parte convenuta l’abusiva occupazione del 50% della proprietà indivisa, ed in effetti parte ricorrente non ha chiesto che sia accertata e dichiarata la occupazione senza titolo di parte dell’immobile ma solo che, una volta accertata e dichiarata l’occupazione dell’immobile, parte convenuta sia dichiarata tenuta a corrisponderle una somma a titolo di contributo per l’occupazione dello stesso, di cui ---------------è comproprietaria.

Il titolo della domanda è quindi da individuare nella responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 c.c. e il fatto costitutivo della pretesa azionata è costituito dalla condotta di --------------- non improntata a correttezza e buona fede, considerato che non si accordato con -------------- per trovare una soluzione tale da consentire ad entrambe i coniugi di godere dell’immobile. L’immobile avrebbe potuto essere locato così da dividersi poi i proprietari i canoni dovuti, ovvero avrebbe potuto essere venduto con conseguente ripartizione del ricavato della vendita. Considerato infatti che i coniugi dal 00.00.000 hanno assunto l’obbligo di vivere separati, che alcun provvedimento è stato assunto dal Tribunale quanto alla abitazione coniugale, gli stessi avrebbero dovuto accordarsi sulla destinazione da dare a detta unità immobiliare così da godere dei frutti della proprietà – canone – ovvero del corrispettivo della vendita entrambe i coniugi.

Ciò non è avvenuto, essendosi trovata --------------- obbligata a lasciare il predetto immobile. Questa circostanza associata alla permanenza di ----------------- nell’immobile di cui si tratta è elemento sufficiente per ritenere provato che il predetto non abbia collaborato con la moglie al fine di individuare una soluzione che consenta ad entrambi di trarre utilità dall’immobile dallo stesso occupato, secondo quanto già evidenziato…. >>.

Di qui la decisione e la condanna totale del resistente.

 

Benché non sia frequente l’assenza di statuizione in sede di separazione e\o di divorzio in merito alla assegnazione della casa coniugale, questa singola esperienza separativa apre uno scenario di tutela avanzata, che a volte può sfuggire ai coniugi in fase di crisi coniugale.

 

Quando al Tribunale è fornita una istruttoria completa, sia per documenti che per testimoni, da cui trarre elementi di convincimento adeguati e sufficienti, scaturisce sempre una decisione che ridà equilibrio a situazioni economicamente sbilanciate.

 

Ovviamente ogni coppia ha altri elementi di bilanciamento e contemperamento degli interessi che possono essere valutati anche al di fuori di un’aula di giustizia, con l’aiuto e la esperienza di professionisti qualificati.

 

Pavia, lì 24 settembre 2018

 

 

                                                                  Avv. Riccarda Greco

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