TITOLO: Il Tribunale di Pavia condanna la Provincia di Pavia a risarcire il sig. F.T. a seguito della caduta dal suo velocipede provocata da una buca presente sul manto stradale.
Il sig. F.T., assistito dall’Avv. Valter Vernetti, conveniva in giudizio l’amministrazione provinciale di Pavia al fine di far accertare la responsabilità di quest’ultima in riferimento ai danni subiti per la caduta dalla biciletta provocata da una buca presente sulla carreggiata.
La parte convenuta resisteva argomentando circa l’insussistenza della propria responsabilità per mancanza del nesso causale tra fatto ed evento dovuta al caso fortuito.
Il Tribunale di Pavia, seppur riconoscendo un concorso di colpa in capo al sig. F.T., ha ricordato come, secondo l’orientamento giurisprudenziale preferibile, dalla titolarità dei beni pubblici – i.e. le strade - e dai relativi obblighi di manutenzione deriva la responsabilità dell’amministrazione per custodia exart. 2051 c.c.La P.A. risponde, dunque, ai sensi dell’art. 2051 c.c. salvo che non provi il caso fortuito che nell’ambito dei danni arrecati da strade pubbliche è integrato da “un’alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, non tempestivamente eliminabile o segnalabile” (Cass. n. 9546 del 2010).Ulteriormente, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. quando sia accertata, in concreto, l’impossibilità effettiva della custodia del bene da ricavarsi alla luce di tutte le circostanze del caso (Cass. n. 1257 del 2018).
Nel caso di specie, da parte dell’Amministrazione provinciale di Pavia, è stata dedotta in modo generico l’impossibilità dell’effettiva custodia: non è parso rilevante l’argomento per cui il generale utilizzo degli utenti avesse configurato l’impossibilità della manutenzione in carico all’ente. Vieppiù, il luogo dell’incidente si trova all’interno della rete viaria provinciale, in prossimità di un centro abitato, così che la manutenzione risultasse agevolata.
(In relazione al concorso di colpa exart. 1227 c.c. del sig. F.T., eccepita da parte convenuta, il Tribunale l’ha dichiarata solo parzialmente fondata. Infatti, secondo il criterio di ragionevolezza, nonostante il sig. F.T. avesse conoscenza dei luoghi, le condizioni meteo fossero favorevoli e fosse suo onere moderare la velocità in ragione del traffico; ciò nonostante tali considerazioni non sono sufficienti ad escludere la responsabilità dell’Amministrazione. La buca si trovava in prossimità di una curva che ne ostacolava la piena visibilità, il traffico era intenso tanto da rendere difficoltose manovre di emergenza e la buca era di dimensioni discrete che ne impedivano l’agevole superamento).
Grazie dunque ad un intervento di consulenza dello Studio Legale GNV che ha seguito il proprio assistito fin dall’inizio dell’istruttoria della pratica di risarcimento dei danni, ha consentito con i propri consulenti e tecnici, l’individuazione dei testimoni, la ricostruzione della dinamica del sinistro e la raccolta degli elementi che hanno consentito l’accertamento della responsabilità del sinistro in capo all’Amm. Provinciale di Pavia.
Il risultato è stato l’ottenimento entro un tempo ragionevole di un congruo risarcimento del proprio assistito per una somma di alcune decine di migliaia di euro in ragione delle gravi lesioni e postumi permanenti riportati in occasione del sinistro https://www.studiolegalegnv.it/files/rassegna/36/20190114-230839.pdf.
Si raccomanda dunque in caso di sinistri di questo tipo di avvalersi di consulenti esperti fin dal momento della verificazione dell’evento dannoso.