In questo particolare momento storico molti nostri assistiti ci hanno contattato per chiederci: ma dobbiamo continuare a pagare il canone di noleggio di un veicolo anche se non è possibile utilizzarlo a causa delle restrizioni alla circolazione imposte dalle autorità per l'emergenza corona virus?
E’ d’obbligo dunque fornirVi qualche spiegazione a riguardo.
Il contratto di noleggio è quel negozio giuridico per effetto del quale un soggetto, a fronte dell’utilizzo di un determinato bene mobile (auto, furgone, veicolo, ecc.,) di proprietà dell’altra parte contrattuale, si impegna al pagamento di una somma di denaro, ossia il canone ex artt. 1571 e ss. c.c..
E’ una sorta di locazione di beni mobili pertanto, troveranno applicazione gli articoli 1575 e 1587 c.c. in quest’ultimo è previso che il locatario dovrà _ prendere in consegna la cosa e servirsene con diligenza per l’uso desumibile dal contratto di noleggio stesso; _ restituire al termine del contratto il bene al noleggiatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento derivatone dall’uso; _ pagare il canone nei termini convenuti.
Nella situazione attuale, anche alla luce delle limitazioni di legge imposte, la società che ha locato il mezzo anche se effettivamente c’è una sorta di “fermo forzoso” del veicolo preso a noleggio, non è venuta meno ad alcuno degli obblighi previsti dal summenzionato art. 1575 c.c., in quanto il mezzo è nel godimento e nella disponibilità di chi lo ha noleggiato.
Nel noleggio a lungo termine poi il prezzo del canone è determinato con l’ausilio di più fattori, quali chilometraggio, tipo di veicolo, servizi accessori inclusi ecc..
Stante il fermo forzoso del veicolo il chilometraggio sarà dunque inferiore, dunque il locatario potrà cercare di chiedere alla società di noleggio di riadeguare il contratto o di rideterminare il canone alla luce di un nuovo pacchetto chilometrico.
Ovviamente dunque il conduttore dovrà pagare il canone e non potrà unilateralmente sospenderlo e dovrà, a nostro consiglio agire presso la società per rinegoziare il contratto di noleggio, adeguando il canone o allungando il periodo di noleggio a prezzo invariato ecc.
A seconda del contratto in essere il locatario potrà eventualmente avere diritto a un rimborso chilometrico se, al momento in cui il veicolo verrà restituito, i chilometri percorsi risulteranno inferiori a quelli contrattualmente previsti.
Unico appiglio normativo, a nostro parere cui poter eventualmente fare ricorso per giustificare un ritardo nel pagamento del canone o per chiedere una sospensione del pagamento del canone, potrebbe essere l’art. 91 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 che prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti…”.
Cosa significa, che in caso di giudizio promosso dalla società nei confronti del locatario moroso, questo potrà invocare, a giustificazione di quel comportamento, che normalmente sarebbe qualificabile come inadempimento, la circostanza che lo stesso è dipeso dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti COVID-19, "imponendo" al giudice di tenere conto di tale circostanza in un eventuale giudizio promosso contro lo stesso debitore.
Tuttavia, nel caso in questione ci sarebbe ovviamente tutta l’aleatorietà del giudizio, dunque a parere di chi scrive è consigliabile invitare la parte locatrice ad una rinegoziazione del contratto di noleggio, mediante sottoscrizione di una clausola di sospensione concordata del pagamento del canone per il periodo di tempo interessato dalle misure restrittive.
Indubbiamente si tratterà semplicemente di un tentativo, ma con le giuste argomentazioni e con l’eventuale ausilio dei vostri consulenti che potranno consigliarvi nel vostro caso come cercare di ottenere la migliore soluzione con il possibile risparmio sul prezzo dei canoni, o sulla durata del contratto o sugli eventuali servizi accessori.
E’ ovvio che questa emergenza sanitaria avrà ripercussioni economiche gravi per tutti e parere di chi scrive necessariamente ognuno dovrà fare la sua parte per un’equa distribuzione della perdita di guadagno e delle entrate, non potrà a mio parere personale tutta la perdita ricadere solo su un anello della catena economica ma sarebbe più saggio una rinegoziazione degli accordi con una suddivisione delle perdite o dei mancati guadagni.
Pavia, lì 15 aprile 2020 Avv. Valter Vernetti