In questo particolare momento storico con molti controlli per strada nei confronti di chi magari sta violando le restrizioni imposte dalle autorità per l'emergenza corona virus, specialmente sui social girano video nei quali i controllati in alcuni casi chiedono alle autorità di identificarsi?
E’ lecito dunque chiedersi se tale atteggiamento sia consentito.
Sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa».
Dalla lettura dell’ l'art. 357 c.p., si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che "concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione" (Cass. Pen. n. 148796/81); "di collaborazione anche saltuaria" (Cass. Pen. n. 166013/84).
La definizione è molto ampia, si basa sul ruolo che riveste una persona sia all’interno della Pubblica amministrazione, sia all’interno di un’azienda consorziata che svolge un servizio pubblico o una pubblica funzione.
Sono dunque pubblici ufficiali anche i notai e gli avvocati di Stato, il sindaco ed i consiglieri comunali, i vigili del fuoco, i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari in qualità di ausiliari di un giudice, i portalettere ed i fattorini postali, gli ispettori e gli ufficiali sanitari, i magistrati, gli insegnanti delle scuole pubbliche, il controllore del treno o dell’autobus che, se ci trova privi del biglietto di viaggio, può pretendere di vedere un nostro documento per fare la relativa multa.
I suddetti soggetti sono considerati pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, ossia durante lo svolgimento del loro operato, allorquando sono al di fuori di tale ambito sono cittadini “ordinari”.
Diversamente sono dei pubblici ufficiali, gli appartenenti alle forze dell’ordine, quindi il militare della Guardia Forestale o della Guardia di Finanza, il poliziotto, il carabiniere, ecc.
C’è dunque una distinzione fondamentale tra il pubblico ufficiale e l’appartenente alle forze dell’ordine.
Il primo come abbiamo visto può essere anche un consulente tecnico nell’esercizio delle sue funzioni e lo è solo quando sta svolgendo il suo operato, l’appartenente alle forze dell’ordine resta pubblico ufficiale anche quando è fuori servizio.
Tornando al tema trattato è corretto evidenziare che in caso dunque si tratti di un pubblico ufficiale (e non un appartenente alle forze dell’ordine) ossia i soggetti sopra citati, gli stessi sono tenuti a identificarsi davanti al cittadino che lo richieda.
Diversamente per gli appartenenti alle forze dell’ordine non c’è alcuna legge che li obblighi a fornire le sue generalità al cittadino che glielo chieda quando si trovano in divisa.
Diversamente qualora siano in borghese l’appartenente delle forze dell’ordine dovrà esibire un tesserino di riconoscimento del corpo o dell’arma a cui appartiene.
Si precisa che su tale tesserino per motivi di sicurezza non saranno riportati gli estremi identificativi (nome e cognome), tuttavia nel caso di necessità e bisogno si potranno citare gli estremi e gli elementi di identificazione riportati sul tesserino.
Alla luce di quanto sopra, chi scrive sconsiglia vivamente al cittadino di chiedere, durante un controllo da parte degli appartenenti delle forze dell’ordine in divisa, di identificarsi o di rifiutarsi di prestare le proprie generalità se questi non si identificassero.
Come abbiamo visto in tal caso, l’appartenente alle forze dell’ordine in divisa non è tenuto a fornire le proprie generalità, diversamente il cittadino è tenuto a fornire le proprie generalità se richieste, in caso di rifiuto si potrebbero configurare condotte penalmente rilevanti e sanzionate dalla vigente normativa.
Pavia, lì 25 aprile 2020
Avv. Valter Vernetti