In questo particolare momento storico, l’Italia e i paesi dell’Unione Europea sono alle prese con l’importante problema dell’immigrazione .
Il territorio europeo è stato letteralmente preso d’assalto da migliaia di persone, in particolare modo, giovani, donne e bambini che stanno scappando dalle zone di guerra e di povertà alla ricerca di una nuova vita e di un futuro migliore.
A parte dunque tutti i riflessi economici, politici, igienico sanitari ed umanitari che questo fenomeno sta cagionando e che modificherà l’assetto e la composizione sociale dell’Italia e degli altri stati europei, è importante comprendere se e quali di questi cittadini extra comunitari abbiano o meno il diritto di soggiornare legalmente in Italia ed in Europa.
Le condizioni per la concessione dello stato di rifugiato politico in Italia sono contenute dell'art. 2 del D. Lgs. 251/07.
In sostanza, viene considerato rifugiato la persona per la quale ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:
- essere cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide;
- deve esservi fondato timore di persecuzione;
- motivi precisi di persecuzione: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un dato gruppo sociale o per opinioni politiche
- trovarsi fuori dal territorio del Paese di cui si ha la cittadinanza (se apolide, fuori dal Paese in cui dimora abitualmente)
- impossibilità di avvalersi, a causa del suddetto timore, della protezione del proprio Paese di origine (o, nel caso di apolide, di tornare nel territorio in cui si aveva in precedenza la dimora abituale)
Dal punto di vista normativo sono dunque contemplate alcune condizioni.
Nel merito della questione si stanno altresì formando precisi orientamenti giurisprudenziali.
E’ bene dunque ricordare che per fondato timore di persecuzione: non è sufficiente che detto timore sia reale, ma la stessa persecuzione deve essere rivolta in modo diretto e specifico alla persona che richiede asilo.
Notiamo che spesso lo status di rifugiato non viene concesso in quanto le cause che hanno indotto alla fuga e alla ricerca di protezione sono generali, nel senso che spesso intere popolazioni, non singoli individui, sono le vittime di una guerra o di una diffusa violazione dei diritti umani.
Pertanto, occorre che la persecuzione sia rivolta in modo specificato ad un determinato soggetto.
In merito poi all’impossibilità di avvalersi della protezione del proprio Paese di origine si ricorda che questa condizione si ha quando, il richiedente asilo non possa, né voglia, rivolgersi alle autorità del suo Paese in quanto il c.d. "agente di persecuzione" può essere il Governo del Paese oppure altro soggetto da questi non contrastato.
Quanto sopra corrisponde alla definizione attribuita al rifugiato dalla Convenzione di Ginevra, la quale, all'art. 1 sez. A, definisce rifugiato chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva la residenza abituale, a seguito di tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
Quindi non rientrano nella fattispecie del rifugiato, coloro che fuggono dal proprio Paese, individualmente o in occasione di episodi di massa, a seguito di eventi che ne possano mettere in pericolo anche la vita, ma che non siano riconducibili a delle vere persecuzioni individuali (es. conflitti bellici, guerre civili, diffuse violazioni dei diritti umani).
Per espressa previsione normativa non rientrano dunque nella fattispecie tutelata gli stranieri che vengono definiti "rifugiati economici", vale a dire le persone costrette ad espatriare alla ricerca di migliori standard di vita a causa di situazioni oggettive, permanenti e generalizzate di sottosviluppo economico. Si tratta di una categoria di difficile definizione, che può confondersi con quella di coloro che, per libera scelta, lasciano il loro Paese alla ricerca di un lavoro.
LO STATUS DI RIFIUGIATO
Lo straniero dunque non appena giunto in Italia se intendesse richiedere lo status di rifugiato è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda.
L'esame viene svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
Tali elementi comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito a diversi elementi, quali ad esempio l'età, la condizione sociale, l'identità, la cittadinanza, il paese o i paesi da cui proviene, domande di asilo pregresse, itinerari di viaggio, motivi della domanda di protezione internazionale.
Gli atti di persecuzione possono riguardare, tra gli altri, atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari a valenza discriminatoria o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali eccessive, sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, atti contro un genere sessuale o l’infanzia.
Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedenti di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
Stante dunque la difficoltà normativa e procedurale relativa alla domanda di rifugiato o del richiedente asilo e gli aspetti giuridici relativi alla presentazione, all’esame e all’esito della domanda stessa, è opportuno che il richiedente sia assistito da uno studio legale esperto, al fine di aver maggiori possibilità di accoglimento.