Il Tribunale di Monza ordina la mediazione anche per contratti di alto valore in materia “non obbligatoria” 30 luglio 2020 Avv. Luca Tantalo Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 24 giugno scorso, ha motivatamente inviato le parti in mediazione, in materia “non obbligatoria”, in una questione riguardante un contratto di alto valore; in questo modo, ancora una volta e particolarmente in questo periodo di gravissima crisi, la mediazione si rivela come unico strumento utile per risolvere, positivamente e con soddisfazione di tutti (oltre che conservando rapporti personali e contrattuali) le controversie, anziché attendere anni per sentenze che spesso non soddisfano nessuno e distruggono le relazioni contrattuali. Ci auguriamo che il legislatore voglia presto estendere le materie in cui tentare la mediazione, e che comunque i Giudici invitino sempre più spesso le Parti a usufruire di questa utilissima possibilità, peraltro dai costi veramente irrisori. XXX/2019 R.G. TRIBUNALE DI MONZA Sezione Prima Civile Il Giudice letti gli atti e sciogliendo la riserva; rilevato che è stata disposta la trattazione scritta e che i procuratori delle parti hanno depositato a tal fine la nota congiunta; rilevato, quanto all’oggetto della controversia, che: con l’atto introduttivo del giudizio, la società XXX s.r.l., assumendo l’inadempimento della convenuta YYY S.p.A. con riguardo all’obbligazione di acquisto di un quantitativo minimo di prodotti in forza della scrittura privata del 27.03.2015, in vigore tra le parti, ha domandato l’esecuzione dell’obbligazione di pagamento della merce non acquistata ovvero, in subordine, la condanna della controparte al risarcimento dei danni; la YYY S.p.A. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, opponendo una differente interpretazione del contratto ed allegando che lo stesso avesse un contenuto più ampio, nonché imputando alla controparte l’inadempimento relativo ad ulteriori obbligazioni nascenti dalla scrittura in questione; la decisione, pertanto, richiede una corretta interpretazione del contratto, la ricostruzione del suo contenuto, la valutazione delle reciproche condotte delle parti e la verifica circa le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall’attrice; rilevato che la scrittura privata oggetto di causa è stata stipulata allorché i rapporti tra la convenuta e la dante causa dell’attrice erano già in corso e che il contratto è tuttora in essere tra le parti; rilevato, altresì, che le somme per cui si procede sono di ammontare elevato; considerato che non si è ancora provveduto sulle istanze istruttorie delle parti, che le parti hanno offerto entrambe prova testimoniale a sostegno dei rispettivi assunti e che la verifica circa la correttezza o meno del calcolo del dovuto da parte dell’attrice potrebbe richiedere l’effettuazione di una C.T.U., con conseguenti allungamento dei tempi processuali ed aumento dei costi del giudizio; ravvisata la possibilità, alla luce degli elementi sopra indicati, di una soluzione conciliativa e ritenuto pertanto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; rilevato che il contratto in essere tra le parti prevede una pluralità di obbligazioni tra loro connesse, con conseguente carattere complesso delle valutazioni circa l’impatto sull’intero sinallagma contrattuale degli inadempimenti allegati dalle parti; rilevato, altresì, che la dante causa della società attrice ha riportato rilevanti perdite in bilancio negli anni 2013 e 2014, anteriori alla conclusione del contratto, nonché nel 2015; P.Q.M. letto ed applicato l’art. 5, comma 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, così provvede: a) dispone l’esperimento della mediazione ed assegna all’attrice termine di quindici giorni per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010; b) precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo; c) precisa altresì che, perché si realizzino gli estremi della “mediazione disposta dal Giudice”, il tentativo di mediazione dovrà essere effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – dovranno adempiere effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione; d) dispone che le parti consegnino al mediatore incaricato una copia della presente ordinanza; e) fissa nuova udienza per il giorno 13.01.2021 alle ore 9.30, per verificare l’esito della procedura di mediazione, riservando al prosieguo ogni altro provvedimento. Si comunichi. Monza, lì 24/06/2020. Il Giudice Davide De Giorgio