In ragione della crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, molti profughi, in fuga dalla guerra, stanno raggiungendo il territorio italiano, ove sono accolti da conoscenti, parenti o presso strutture messe a disposizione dalla rete di accoglienza locale.
Secondo l’attuale normativa, i cittadini ucraini sono regolari sul territorio nazionale per 90 giorni dalla data di ingresso in area Schengen, risultante dal timbro presente sul passaporto. L’unica incombenza è la presentazione all’autorità locale di P.S., entro 48 ore, da parte di chi ospita cittadini ucraini, della dichiarazione di ospitalità, ai sensi dell’articolo 7 del Testo Unico dell’Immigrazione. Tale dichiarazione deve essere presentata nelle seguenti modalità:
- la dichiarazione potrà essere presentata presso la competente questura o commissariato o all’Autorità locale di P.S. (polizia locale, comune, ecc.) mediante consegna a mani della dichiarazione, o a mezzo pec o via r.ar.. (si allega modello).
Il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni sulla tipologia di permesso di soggiorno che verrà rilasciato, un permesso per protezione temporanea ex articolo 20 T.U.I., ma al momento si è in attesa dell’emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art 20 TUI può essere richiesto solo:
- Per cittadini ucraini e i loro familiari residenti in Ucraina prima del 24.02.2022 e sfollati dall’Ucraina con ingressi successivi al 24.02.2022, per gli apolidi e i cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina e i loro familiari beneficiari di protezione internazionale in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
Tutti coloro per i quali sia stata presentata la dichiarazione di ospitalità nelle modalità su indicate saranno contattati al recapito telefonico comunicato, ed invitati a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per formalizzare l’istanza di permesso di soggiorno.
Pertanto al momento non ci si dovrà presentare in Questura spontaneamente per la richiesta del permesso ma si dovrà attendere la convocazione telefonica.
Tutte le istanze resteranno sospese in attesa della pubblicazione del D.P.C.M., e verrà rilasciata una ricevuta con codice fiscale e fotografia del richiedente, che consente il rilascio della tessera sanitaria e di poter svolgere attività lavorativa.
Per tutti i cittadini ucraini che non rientrano nei casi che consentono di presentare istanza di permesso per protezione temporanea si forniranno successivamente indicazioni sulle modalità di richiesta di diversa tipologia di permesso di soggiorno.
Si segnala che il Consolato Generale d’Ucraina di Milano ha comunicato la disponibilità a rilasciare un certificato di identificazione ai cittadini ucraini eventualmente sprovvisti di passaporto nonché ad inserire sui passaporti dei cittadini ucraini i figli minori di anni 16 sprovvisti di documenti. Il Gabinetto dei Ministri d’Ucraina, inoltre, ha emanato una delibera con la quale la validità dei passaporti è prorogata fino a 5 anni.
E’ possibile contattare il Consolato Generale d’Ucraina a Milano (Tel. 02 801333) sul sito modulo online oppure inviare una mail a milanoconsolato1@gmail.com indicando le proprie generalità e la Regione ospitante.
CONTATTI UTILI
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Telefono: 02 801333
Mail: milanoconsolato1@gmail.com
Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/milan.mfa.gov.ua/
Ovviamente con l’ottenimento di un permesso di soggiorno il cittadino ucraino potrà svolgere regolare attività lavorativa, godere di protezione sanitaria, con il lavoro il permesso di soggiorno se sussisteranno i requisiti di legge potrà essere convertito in un titolo di permesso più lungo che potrà regolarizzare definitivamente il cittadino extracomunitario sul territorio nazionale ed in futuro fargli acquisire il diritto di poter ricongiungere famigliari ora residenti all’estero se vi fossero i requisiti ed altre tutele e benefici.
Pavia, lì 20 marzo 2022