Giudice di Pace di Voghera sentenza del 16-04-2023 è nullo il verbale di contravvenzione al cds se il verbale se mancasse l’esatta indicazione dei luoghi ove sarebbero state commesse le violazioni contestate
Il caso, un utente della strada percorrendo in pieno giorno un tratto di strada esterno al centro abitato trovandosi veicoli lenti che lo precedevano effettuava il sorpasso, sopraggiungeva una pattuglia delle forze dell’ordine e dopo qualche tempo lo fermavano con i segnali luminosi e gli contestavano molteplici violazioni, la violazione dell'articolo 148/15 CDS - Art. 148/8 CDS Art. 154/8 CDS con l’obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria oltre a 10 punti di patente.
Veniva impugnato il verbale principalmente per la genericità delle contestazioni che non consentivano il diritto costituzionalmente garantito del ricorrente di potersi difendere in quanto non saprebbe il luogo dove avrebbe commesso la violazione, in quanto il tratto di strada interessato è di diversi chilometri.
Senza l’indicazione del luogo delle presunte infrazioni il ricorrente non sarebbe in grado di capire il tratto di strada, la segnaletica presente, le condizioni di traffico, la segnaletica orizzontale, non sarebbe in grado di capire il suo comportamento, raccogliere prove, ecc.
Grazie al meticoloso lavoro dello studio legale, alla ricostruzione fotografica dei luoghi, dai rilievi stradali effettuati e dal ricorso proposto con allegato la giurisprudenza attinente al caso, il ricorso è stato accolto e l’utente non ha subito la decurtazione dei punti della patente e non ha dovuto pagare la sanzione amministrativa.
Si consiglia dunque prima di effettuare il pagamento del verbale di rivolgersi ad un consulente esperto per verificare che non vi siano delle anomalie o vizi che ne potrebbero comportare la nullità.
Ovviamente la valutazione sulla possibilità di proporre ricorso dipende anche dall’entità della sanzione pecuniaria o dall’entità della decurtazione dei punti, per le considerazioni di carattere economico sui costi per la proposizione del ricorso in quanto anche in caso di accoglimento del ricorso nella maggior parte dei casi le spese del legale sono a carico del ricorrente.
Si allega la sentenza.
https://www.studiolegalegnv.it/files/rassegna/57/20230509-151254.pdf