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28/02/2024

Mediazione e riforma Cartabia : patrocinio a spese dello Stato

Avv. Riccarda Greco

Mediazione, Riforma Cartabia e patrocinio a spese dello Stato

 

Benchè la Riforma Cartabia, ossia il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, si intervenuta sull’istituto della Mediazione non per creare una sorta di “ulteriore stampella” per il claudicante processo civile, ma per fornire ai cittadini ed agli operatori del diritto uno strumento agile per la soluzione alternativa allo “scontro processuale”, tuttavia è evidente che il Legislatore della riforma si è davvero prodigato affinché detto istituto acquisti il suo giusto valore, così riconoscendo a chi possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato il diritto di beneficiarvi “a costo zero”.

Prima di entrare in medias res, pare opportuno spiegare che, come si legge nel sito del CNF - Consiglio Nazionale Forense, << l’istituto del patrocinio a spese dello Stato serve a garantire il diritto costituzionale alla difesa. Esso infatti consente ai cittadini non abbienti di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi >>. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato può essere fatto valere sia nel processo civile che penale, ma anche in quello amministrativo, contabile e tributario, nelle procedure di volontaria giurisdizione ed ora anche per la Mediazione e per la negoziazione assistita, ma solo a determinate condizioni.

In generale, diciamo che si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si è titolari di un reddito annuo imponibile, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 12.838,01, come da Decreto interdirigenziale 10 maggio 2023. Quindi il cittadino dovrà valutare il suo reddito annuo e non l’ISE o all’ISEE *.

 

Ritornando alla questione oggetto del presente articolo, si deve partire dalla pronuncia “negativa” della Corte di Cassazione, che con sentenza del 31 agosto 2020 n.18123, e trascorsi ben dieci anni dalla introduzione nell’ordinamento dell’istituto della Mediazione, aveva escluso la liquidazione dei compensi del difensore per l’attività stragiudiziale in generale, precisando proprio che al cittadino - e al suo difensore - non spetta il beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui alla Mediazione non segua il giudizio.

Detta decisione venne quindi portata avanti la Corte Costituzionale, che con la sentenza 20 gennaio 2022 n. 10, ha dichiarato l’illegittimità degli art. 74 comma II e 75 comma I del D.P.R. n.115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito del procedimento di Mediazione, quando sia stato raggiunto un accordo.

La Riforma Cartabia, alla luce e nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale, ha ufficialmente riconosciuto il diritto della parte a beneficiare del gratuito patrocinio

 

sia in Mediazione che in negoziazione assistita, a prescindere dalla circostanza che alla procedura conciliativa stragiudiziale sia seguito il relativo processo.  

Tuttavia, tale diritto è ancora subordinato all’avveramento di due condizioni ostative: la Mediazione deve essere relativa a materie per cui essa è prevista come obbligatoria, cioè quando il suo espletamento costituisce condizione di procedibilità, e essa deve concludersi con un accordo.

Per comodità ricordiamo che le materia per cui la Mediazione è obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.

Con il D.M. Giustizia 1 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta il 7 agosto 2023, è stata data ulteriore concretezza a tale diritto, fissando i criteri per la determinazione, la liquidazione ed il pagamento dei compensi dell’avvocato.

Il cittadino che goda delle condizioni di reddito per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve scegliere l’Avvocato tra i professionisti iscritti nell’apposito Albo, che può essere consultato nei siti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, territorialmente competente.

Gli Avvocati dello Studio Legale GNV sono iscritti nelle liste degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, convinti che questo istituto, garantito dallo Stato Italiano, sia un giusto modo per consentire a chi sia in possesso dei requisiti di reddito previsti, di usufruire della tutela legale senza farsi carico delle spese processuali (parcella dell'avvocato, contributo unificato, spese di notifica, etc.) e così giungere al soddisfacimento dei loro diritti.

                                                                     Avv. Riccarda Greco

 

 

*ISE ovvero Indicatore della Situazione Economica e ISEE ovvero Indicatore della Situazione Economica Equivalente sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità

 

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