ARTICOLI & NEWS

Immmagine LE NOVITÀ PER I CONTRATTI A DISTANZA

30/07/2016

LE NOVITÀ PER I CONTRATTI A DISTANZA

Avv. Valter Vernetti

La vigente normativa che regola i contratti a distanza, ossia i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ovvero stipulati in un luogo diverso dai locali in cui il professionista esercita la propria attività, ossia quelli conclusi senza la presenza fisica simultanea di professionista e consumatore, ad esempio, via telefono o via internet è in continua evoluzione.

In particolare modo la Commissione Europea ha legiferato in materia e i diversi stati membri stanno recependo le direttive Europee, poste a tutte dei consumatori e per rendere più sicure le transazioni commerciali a distanza.

In particolare modo si rileva che a decorrere dal 13 giugno 2014 sono state modificate un gruppo consistente di norme del Codice del Consumo (articoli dal 45 al 67, d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206), relative ai “Diritti dei Consumatori nei Contratti”.

La disciplina modificata è applicabile ai contratti conclusi dopo tale data.

Queste nuove disposizioni sono state introdotte dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 che ha recepito la corposa riorganizzazione della disciplina compiuta dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.  Essa aveva abrogato ed unificato le direttive 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e 97/7/CEE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, e recava modifiche alle precedenti direttive 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Per i contratti relativi c.d. commercio elettronico, la suddetta disciplina normativa si aggiunge e deve essere armonizzata con quella specificamente prevista dal d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni.

Le principali modifiche normative introdotte con le suindicate norme ed in vigore dal 13-06-2014 sono :

  1. Ambito di applicazione ed esclusioni: Le norme si applicano “a qualsiasi contratto concluso tra consumatore e professionista”, includendo espressamente i contratti per la fornitura, su base contrattuale, di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici; con l’esplicita indicazione della prevalenza delle discipline di settori specifici, nonché di una lista di esclusioni, tra le quali, ad esempio, i contratti relativi a viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, che rientrano nel campo di applicazione del c.d. Codice del Turismo (in particolare, artt. 32 a 51, d.lgs. n. 79 del 2011).
  2. Requisiti formali per i contratti: i requisiti sono differenti per le due tipologie contrattuali, a distanza e fuori dei locali commerciali, ma le previsioni hanno come comune denominatore la semplicità, chiarezza, leggibilità e comprensibilità di tutto ciò che viene comunicato o fornito al consumatore.
  3. Obblighi di informativa precontrattuale ai consumatori: gli obblighi si fanno molto più ampi rispetto alla disciplina precedente, soprattutto per quel che riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, per i quali l’informativa obbligatoria riguardava solo il diritto di recesso e vi sono specifici doveri di informazione anche per i contratti diversi dai contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali.
  4. Diritto di recesso: il termine offerto al consumatore per esercitare il recesso dal contratto senza necessità di fornire alcuna motivazione (c.d. diritto di ripensamento) è di 14 giorni (contro i precedenti 10), che diventano 12 mesi a decorrere dalla fine del periodo di recesso iniziale (quindi, in totale, 14 giorni più 12 mesi) nel caso in cui il professionista non abbia adempiuto ai relativi obblighi di informazione (contro i precedenti 60 giorni, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e 90 giorni, per i contratti a distanza)
  5. Obblighi conseguenti al recesso: entro 14 giorni dal recesso del consumatore, il professionista deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti (il termine precedente era di 30 giorni) ed è nulla la clausola che ponga limiti a detto rimborso. Il consumatore, invece, sempre entro 14 giorni dalla comunicazione del proprio recesso, deve rispedire i beni al professionista.
  6. Carattere imperativo delle norme: previsto dal nuovo articolo 66-ter del Codice del Consumo.
  7. Tutela amministrativa: la nuova disciplina attribuisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di intervenire (accertare le violazioni, inibirne la continuazione ed eliminarne gli effetti), d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse.
  8. Altri diritti attribuiti al consumatore: sono previste poi alcune norme che si applicano ai contratti di vendita, relative alla consegna ed al passaggio del rischio nell’ambito della spedizione dei beni; ed altre norme, che si applicano ai contratti di vendita, di servizio e di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale, che concernono le tariffe per l’utilizzo di strumenti di pagamento come la carta di credito e per le comunicazioni telefoniche tra consumatore e professionista (combattendo così alcune prassi consolidate), nonché la necessità di ottenere l’esplicito consenso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare .
  9. Foro competente: come già previsto, per le controversie civili sull’applicazione della normativa di cui sopra è stabilita la competenza inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se si trova nel territorio italiano.

In ragione della complessità della materia e delle continue novità è fondamentale che chi intende avvalersi per il proprio business all’utilizzo dell’e-commerce si affidi ad uno studio legale esperto per tutelare i propri diritti o per creare o revisionare le proprie condizioni legali e i documenti essenziali del proprio sito internet.

Eventuali irregolarità nella stipula dei contratti a distanza possono comportare importanti conseguenze, fino all’invalidità ed inefficacia del contratto e al risarcimento dei danni.

RASSEGNA STAMPA