ARTICOLI & NEWS

Immmagine MANTENIMENTO DEL GENITORE NEI CONFRONTI DEL FIGLIO ADULTO

17/07/2024

MANTENIMENTO DEL GENITORE NEI CONFRONTI DEL FIGLIO ADULTO

Avv. Riccarda Greco

Il mantenimento del genitore nei confronti del figlio adulto

 

 

Con sua sentenza pubblicata il 27 febbraio 2024, la Cassazione è tornata ad esaminare il problema relativo a fino a quando debba considerarsi vigente, per i genitori separati e\o divorziati, il dovere di mantenere il figlio non solo maggiorenne, ma adulto, mediante corresponsione di un assegno periodico.

Il Legislatore è stato sempre molto chiaro.

L'obbligo di mantenere i figli ha il suo fondamento nell’art. 30 della nostra Costituzione << E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima >>.

Ed anche nel codice civile, all’art. 315 bis c. I°, leggiamo che il figlio non solo ha diritto ad essere mantenuto, ma anche educato, istruito, assistito moralmente dai genitori, che sono tenuti a rispettare le sue capacità, inclinazioni naturali e le sue aspirazioni.

Questi obblighi, intesi nella loro duplice valenza di diritti\doveri, sussistono per entrambi i genitori verso tutti i figli – matrimoniali e non matrimoniali - per il solo fatto di averli generati e quindi, si ribadisce, a prescindere dalla tipologia della unione\ rapporto intercorrente tra la coppia.

Nel nostro ordinamento, i doveri scaturenti dai vincoli familiari hanno anche la tutela “rafforzata” di cui agli artt. 570 e 570 bis del codice penale.

Nel caso che ci occupa, l’art. 570 n.3 c.p. sanziona << chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa >>, mentre l’art. 570 bis c.p. punisce << il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli >>.

Ma a fronte di queste rigide previsioni normative, fino a quando un genitore deve mantenere un figlio?

Sicuramente fin tanto che il figlio è minorenne, ciascun genitore è tenuto al completo mantenimento, in base alle sue effettive possibilità economiche e secondo la sua capacità di lavoro professionale o casalingo, ma tale obbligo può proseguire anche oltre il compimento del diciottesimo anno di età, come siamo soliti sperimentare anche nel quotidiano.

Infatti, i genitori sono tenuti a mantenere i figli fino a quando questi non raggiungono la cd. indipendenza economica: l’art. 337 septies c.c. prevede appunto che il giudice disponga in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, che può anche essere versato direttamente al figlio.

Pertanto, e per legge, fino a quando i figli non siano in grado di provvedere autonomamente alle loro esigenze di vita in modo stabile, con un lavoro non precario e corrispondente alle loro capacità ed aspirazioni, essi avranno diritto ad essere mantenuti dai genitori.

Ciò significa che il figlio maggiorenne continua a beneficiare del mantenimento da parte del genitore anche quando percepisca uno stipendio ma non abbia ancora completando la sua formazione, oppure stia svolgendo un lavoro precario e a tempo limitato oppure un apprendistato; il figlio è ancora a carico del genitore quando svolga un lavoro non qualificato per la sua formazione, fosse anche un dottorato di ricerca o abbia deciso di proseguire i suoi studi, specializzandosi.

Tuttavia, esiste un limite di creazione giurisprudenziale all’obbligo di mantenere i figli.

Al momento poche sentenze hanno dato una età precisa oltre la quale il figlio non ha più diritto di essere mantenuto, ma in genere la giurisprudenza afferma che il dovere cessa se il mancato raggiungimento dell’autosufficienza deriva da negligenza o dipenda dal comportamento colposo del figlio stesso.

E ciò perché non è corretto che il genitore debba mantenere sempre ed in ogni caso un figlio nullafacente. Quindi, l’obbligo di mantenimento per figli maggiorenni permane solo quando essi non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza reddituale, senza loro colpa.

Secondo i Tribunali, tale valutazione deve basarsi sull’accertamento della condizione economica dei figli, sulla loro età, sul conseguimento effettivo di un livello di competenza professionale e tecnica, sull’impegno profuso nella ricerca di un lavoro e sulla complessiva condotta da loro tenuta, a partire dal compimento del diciottesimo anno d’età.

Nei caso in cui non vi sia certezza sulla indipendenza economica del figlio o sul suo comportamento colpevole, occorrerà adire il Tribunale per ottenere la liberazione dall’obbligo.

 

                                                         Avv. Riccarda Greco

RASSEGNA STAMPA