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23/10/2024

La mail ordinaria è giusta prova?

Avv. Riccarda Greco

La email ordinaria è giusta prova?

Oggi le email sono diventate un mezzo ordinario di comunicazione tra le parti. C’è chi le usa come fossero lettere, chi come fossero messaggi whatsapp e chi invece le utilizza come una sorta di appunto promemoria per il destinatario.

Ma il Giudice come può valutare un email contro il suo mittente? E contro il suo destinatario?

Fin da subito dobbiamo procedere con una premessa di metodo che riguarda qualsiasi documento scritto, che debba essere utilizzato in un processo quale prova precostituita, ossia integralmente già formata fuori dal giudizio. Qualsiasi documento deve essere valutato secondo due aspetti: uno oggettivo - ossia secondo il suo specifico contenuto, ed uno soggettivo - ossia con riferimento al suo mittente \ sottoscrittore ed al suo destinatario \ ricevente \ cosottoscrittore.

Quindi davanti ad un testo scritto sono possibili contestazioni sia in ordine al suo contenuto, sia in ordine alla sua provenienza \ paternità, sia in ordine alla sua destinazione \ ricezione.

Se il testo scritto analogico, ossia formato su supporto cartaceo, ha già una ampia e formata giurisprudenza circa il valore probatorio che può assurgere in giudizio, non così è ad oggi per il testo informatico, benché di fatto sia diventato il maggior strumento di comunicazione e corrispondenza tra le soggetti privati e pubblici.

E’ risaputo che la pec ha un valore equiparato a quello della corrispondenza per raccomandata con avviso di ricevimento; non così per la email ordinaria.

La Suprema Corte di Cassazione, con sua pronuncia del 19 settembre 2024 n.25131, affronta il problema di quale sia il valore probatorio di un semplice messaggio di posta elettronica, quando il destinatario contesta sia la provenienza che il contenuto.

La Legge dà poche indicazioni: il messaggio di posta elettronica è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 cc, per cui quando non ne sono contestati provenienza e contenuto, esso fa piena prova dei fatti e delle cose ivi rappresentate.

Quando invece sono contestati o la provenienza o il contenuto, esso non può affatto costituire piena prova, per cui il Giudice può sì utilizzare quella specifica email portata alla sua attenzione di giudicante, ma detto documento deve essere valutato insieme a tutti gli altri elementi probatori già raccolti nella istruttoria, tenendo debito conto delle sue caratteristiche specifiche, sia come livello di sicurezza, che di integrità, che di immodificabilità del testo o degli altri elementi accessori.

Il titolare dell’indirizzo email che ha ricevuto quel documento è “responsabile” di quanto avviene in quella casella di posta, per cui egli non può semplicemente limitarsi a negare di aver ricevuto quella specifica email, dato che egli ha l’onere di controllare se quella email non sia stata incasellata nella posta indesiderata, o posta bloccata o nello spam.

Ciò significa che il titolare di un indirizzo email destinatario è responsabile della mancata conoscenza di un messaggio email, quando questo sia stato regolarmente inviato, e ciò a prescindere ad es. da fatto che egli abbia o non abbia avuto conoscenza ad es. per il malfunzionamento della sua casella.

Quindi quando vi è prova certa, in qualsiasi modo fornita, che esiste una email inviata a quell’indirizzo di posta elettronica, si ripete, il destinatario non può limitarsi a disconoscere di aver ricevuto il messaggio, ma deve a sua volta dare al Giudice la prova opposta e certa della mancata consegna.

Conseguentemente, all’atto dell’invio di una email di particolare importanza, il suo mittente avrà l’onere di accertarsi in tutti i modi possibili che detta comunicazione sia arrivata al suo destinatario, e poi conservare copia telematica della stessa nonché della prova di ricezione.

Il mittente, chiesto di confermare la ricezione, per i principi di buona fede e correttezza dovrà parimenti attestare la consegna della email, contestando il contenuto o riservandosi la contestazione dello stesso.

Attendiamo comunque gli sviluppi giurisprudenziali, essendo la tematica di grande attualità.

                                                      Avv. Riccarda Greco

 

 

 

 

 

 

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